Statuto dell’Associazione Culturale Santabago

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1)
E’ costituita l’Associazione Ricreativa Culturale “SANTABAGO” con
sede in Santarcangelo di Romagna (RN) – Contrada dei Fabbri nr. 11/13; essa è
retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di
specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi
operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2)
L’Associazione può svolgere attività ricreative, culturali e di
promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate,
rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in
materia di Associazioni. L’Associazione affiliandosi ad un Ente Nazionale
riconosciuto dal Ministero dell’Interno, si adegua e riconosce le finalità dell’Ente.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 3)
Sono compiti dell’Associazione:

  • contribuire allo sviluppo culturale, sociale e civile dei cittadini, promuove i
    contatti e le comunicazioni sociali mediante incontri finalizzati all’interscambio
    di esperienze personali;
  • promuovere ed organizzare attività ed eventi culturali, artistici, gastronomici e
    qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale;
  • organizzare attivita’ ed incontri finalizzati alla sviluppo della comunicazione tra
    persone, avente come obiettivo la creazione dell’accoglienza data e ricevuta
    nel convivio delle mura domestiche con eventi gastronomici;
  • avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette
    attività;
  • organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e
    l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
  • promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa
    e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i
    programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
  • istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative,
    turistiche e del tempo libero;
  • organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di
    studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo
    libero;
  • edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle
    attività sopra indicate;
  • gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia
    immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere,
    nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero,
    potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e
    finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
  • porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa
    in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività
    commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami
    delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
  • gestire, anche in forma di impresa affidata a terzi, l’attivita’ di
    somministrazione di alimenti e bevande, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei
    Soci dell’Ente di appartenenza, che diventi il punto di incontro ed il luogo per
    lo sviluppo delle attivita’ sopra indicate e dove vengono ideate ed organizzate
    le varie iniziative e manifestazioni, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;
  • le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari
    opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4)
Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti
i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento
dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica
di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie,
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5)
Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di
ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata,
anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle
deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6)
All’atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni
effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono
ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del
TUIR).
Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul
quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio
vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono Soci
tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione
alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone
fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale
rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.
La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di
presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento
della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato
(vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita
Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della
domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di
osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per
meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all’Assemblea dei Soci. Nel
caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse
dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente,
non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione
a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né
a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Articolo 7)
I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed
eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate
dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio
Direttivo.

Articolo 8)
I Soci sono tenuti:

  • al pagamento della Tessera Sociale;
  • al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la
    quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad
    attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività
    organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività
    stesse;
  • all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle
    deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della
    cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi
    straordinari.

Articolo 9)
I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o
radiati nei seguenti casi:

  • dimissioni volontarie;
  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti
    interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
  • quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali
    senza giustificato motivo;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti i Consiglio
    Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute
    disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta,
    costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione
    della vita associativa;
  • quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
    Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima
    occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più
    riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro
    domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale
    riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10)
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi,
    quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate
    dall’Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva.
    All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
    gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
    dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
    imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Articolo 11)
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono
rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12)
Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio
Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed
economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d-
art.148 del TUIR).

Articolo 13) L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa
per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature,
beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini
previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 14)
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità
per la delibera di quanto sotto esposto:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • procede alla nomina delle Cariche Sociali;
  • elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone
    il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
  • approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale
    preventivo;
  • approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
    La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima
    mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli
    associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L’Assemblea
    deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30
    aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e
    finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle
    attività future.
    Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e
    dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Articolo 15)
L’Assemblea Straordinaria è convocata:

  • tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
  • ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
    L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 16)
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei
Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le
questioni poste all’ordine del giorno.

Articolo 17)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale
dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei
componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione
in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso
l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo
vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito
alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione
stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra
associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità
a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni,
o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b-
art.148 del TUIR).

Articolo 18)
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio
segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la
qualifica di Socio.

Articolo 19) L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un
Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno
essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20)
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri,
eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci
che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e
fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta
dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. E’ riconosciuto
al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi
componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente
gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono
rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi
l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso
di parità prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 21)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta
all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano
richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Articolo 22)
Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle
    linee approvate dall’assemblea dei Soci;
  • redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei
    Soci;
  • fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta
    all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi
    necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
  • decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
  • adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione
    verso i Soci;
  • deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale
    necessità;
  • favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.
    Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili
    di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono
    partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 23)
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte
a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon
andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che
impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e
gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in
particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio
Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi
compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per
qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal
Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 24)
In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del
patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed
obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal
presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b-
art.148 del TUIR).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25)
Si stabilisce che l’Associazione si affilia ad uno o più Enti
riconosciuti dal Ministero dell’Interno e ne riconosce e si conforma ai loro
Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 26)
Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla
esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto
di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre
all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 27)
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio
alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.